Corte di Cassazione (15807/2021) – Giudizio di opposizione allo stato passivo e proponibilità di eccezioni nuove da parte della curatela. Necessità che la ragione per la quale il giudice nega l'ammissione sia conforme all'eccezione della curatela.

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Data di riferimento: 
07/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2021, n. 15807 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Curatore - Proposizione di eccezioni nuove – Ammissibilità – Fondamento.

Fallimento – Professionista attestatore – Attività svolta nel precedente concordato –- Insinuazione al passivo di credito – Eccezione di inadempimento della curatela – Giudice – Rigetto della domanda – Fondamento – Riscontro d'ufficio di un diverso inadempimento - Inammissibilità.

Costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime, tuttavia, il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte. (Nella specie la curatela contestava al professionista di essere stato inadempiente per aver attestato una proposta concordataria palesemente inadeguata, mentre il tribunale aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo in quanto l'ammissione al concordato era stata revocata per frode). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25871.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI - Prima civile, 04 dicembre 2020, n. 27902https://www.unijuris.it/node/5449; Cassazione civile, Sez. I, 06 ottobre 2020, n. 21490 https://www.unijuris.it/node/5397 e Cassazione civile, Sez. I, 13 Ottobre 2017, n. 24160 https://www.unijuris.it/node/3769].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: