Corte di Cassazione (21991/2021) – Fallimento e opposizione allo stato passivo: non determina improcedibilità la mancata comparizione dell'opponente, regolarmente costituitosi, nel corso della prima udienza e nella successiva.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 30 luglio 2021, n. 21991 – Pres. Maria Acierno, Rel. Rosario Caiazzo.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Costituzione dell'appellante – Mancata comparizione per due udienze – Evento comportante improcedibilità ex art. 348 c.p.c. - Esclusione – Giudizio non equiparabile all'appello.
L’opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 L. fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-30-luglio-2021-n-21991-pres-acierno-est-caiazzo
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 26 Gennaio 2016, n. 1342 https://www.unijuris.it/node/3813].