Corte di Cassazione (21991/2021) – Fallimento e opposizione allo stato passivo: non determina improcedibilità la mancata comparizione dell'opponente, regolarmente costituitosi, nel corso della prima udienza e nella successiva.

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Data di riferimento: 
30/07/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI, 30 luglio 2021, n. 21991 – Pres. Maria Acierno, Rel. Rosario Caiazzo.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Costituzione dell'appellante – Mancata comparizione per due udienze – Evento comportante improcedibilità ex art. 348 c.p.c. - Esclusione – Giudizio non equiparabile all'appello.

L’opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 L. fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (Massima Ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25860/CrisiImpresa?La-mancata-comparizione-dell%26%238217%3Bopponente-comporta-l%26%238217%3Bimprocedibilit%26%23224%3B-dell%26%238217%3Bopposizione-allo-stato-passivo%3F#gsc.tab=0

 

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-30-luglio-2021-n-21991-pres-acierno-est-caiazzo

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 26 Gennaio 2016, n. 1342  https://www.unijuris.it/node/3813].

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: