Corte di Cassazione (21826/2021) – Fallimento e opposizione allo stato passivo: la mancata produzione da parte dell'opponente di copia autentica del decreto del giudice delegato non costituisce causa di improcedibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 luglio 2021, n. 21826 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Copia della decisione del Giudice delegato – Atto indispensabile a fini decisori - Mancato deposito – Conseguenze – Improcedibilità della domanda – Esclusione – Rimedi esperibili.
L'opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo di fallimento (art. 98, primo e secondo comma. l. fall.) ha natura di impugnazione di decisione del giudice delegato alla procedura, di segno anche solo parzialmente negativo, di domanda di ammissione al passivo e il procedimento, incidentale alla formazione del passivo della procedura, che con esso si instaura ha la sua intera disciplina nell'art. 99 l. fall.: in tale procedimento non trova dunque applicazione la disciplina recata dagli artt.339 e segg. cod. proc. civ. in tema di appello secondo il rito ordinario e, in particolare, l'art. 347, secondo comma cod. proc. civ. (dispositivo dell'obbligo per l'appellante di depositare copia autentica della sentenza appellata), con la conseguenza che in caso di mancato deposito da parte dell'opponente di copia della decisione del giudice delegato (non rientrante fra i documenti da depositare, o da indicare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall.) ritenuta indispensabile ai fini della decisione sull'impugnazione il tribunale non potrà legittimamente definire l'opposizione con pronuncia, di rito o di merito, fondata solo su tale omissione; dovendo, invece, sollecitare officiosamente la cooperazione delle parti costituite nell'acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo d'ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto. (Principio di diritto)
In tema di opposizione allo stato passivo, nel caso di mancato deposito da parte dell'opponente di copia della decisione del Giudice delegato ritenuta indispensabile ai fini della decisione sull'impugnazione, il Tribunale non potrà legittimamente definire l'opposizione con pronuncia, di rito ovvero di merito, fondata solo su tale omissione, dovendo, invece, sollecitare officiosamente la cooperazione delle parti costituite nell'acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo d'ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto. (Massima ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-luglio-2021-n-21826-pres-cristiano-est-vannucci
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 04 maggio 2012 n. 6804 https://www.unijuris.it/node/1516; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23138 https://www.unijuris.it/node/5404 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2018 n. 6254 https://www.unijuris.it/node/4176].