Corte di Cassazione (13767/2021) – Laddove il curatore con riferimento all'istanza di insinuazione al passivo di un credito tributario eccepisca la prescrizione dello stesso la decisione in merito è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

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Data di riferimento: 
20/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI, I civ., 20 maggio 2021, n. 13767 – Pres. Giacinto Bisogni, Rev. Guido Mercolino.

Fallimento del contribuente - Agente della riscossione – Credito tributario - Insinuazione al passivo – Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione sollevata dal curatore – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento.

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non già di quello tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25746.pdfe

[cfr. in questa rivista : Corte di Cassazione, SS. UU. civili, 13 giugno 2017 n. 14648 https://www.unijuris.it/node/3475 e  : Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 dicembre 2019, n. 34447 https://www.unijuris.it/node/5194]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: