Corte di Cassazione (13767/2021) – Laddove il curatore con riferimento all'istanza di insinuazione al passivo di un credito tributario eccepisca la prescrizione dello stesso la decisione in merito è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. VI, I civ., 20 maggio 2021, n. 13767 – Pres. Giacinto Bisogni, Rev. Guido Mercolino.
Fallimento del contribuente - Agente della riscossione – Credito tributario - Insinuazione al passivo – Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione sollevata dal curatore – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento.
L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non già di quello tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25746.pdfe
[cfr. in questa rivista : Corte di Cassazione, SS. UU. civili, 13 giugno 2017 n. 14648 https://www.unijuris.it/node/3475 e : Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 dicembre 2019, n. 34447 https://www.unijuris.it/node/5194]