Corte di Cassazione (19187/2021) – Fallimento e presupposto di revocabilità dell'operazione di anticipo su fatture. Conoscenza da parte della banca dello stato d'insolvenza: incensurabilità, se motivata, della precedente valutazione nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 luglio 2021, n. 19187 – Presidente Francesco A. Genovese, Rel. Andrea Fidanzia.
Fallimento –Anticipazione su fatture regolata in conto corrente - Operazione posta in essere in periodo sospetto – Banca - Riscossione alla scadenza - Mancato riaccredito – Utilizzo delle somme incassate - Estinzione di pregresse passività della correntista – Anomalia di quell'operazione – Revocabilità.
Fallimento – Operazione di anticipo su fatture – Revocabilità – Tribunale – Valutazione degli elementi fattuali – Stato di insolvenza della cliente - Conoscenza da parte della banca – Riscontro motivato – Censurabilità in cassazione – Esclusione.
Nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore della stessa, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività della correntista, costituisce una modalità "anomala" di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca di quell'operazione a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2. (Principio di diritto) [nello specifico, la banca, cui erano stati consegnati dalla cliente a copertura degli importi anticipati degli assegni post datati emessi dal di lei debitore, non aveva provveduto, alla scadenza, come avrebbe dovuto, a riversarli sul conto della correntista e in ciò, ad avviso della Corte, consisteva l'anomalia di quell'operazione, altrimenti da considerarsi normale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) Non è censurabile in Cassazione la valutazione degli elementi fattuali effettuata dalla quale la Corte d'Appello che l'ha portata a desumere la conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza della cliente poi fallita, ossia della difficoltà non meramente temporanea da parte di quella ad adempiere alle sue obbligazioni, non risultando ammissibili, laddove la valutazione della Corte distrettuale risulti adeguatamente motivata, le censure sollevate in ricorso volte a sollecitare una diversa valutazione nel merito di quegli elementi da parte della Suprema Corte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima ed al principio che, in generale, gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post datati non costituiscono, a fini revocatori, mezzi anormali di pagamento, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 17 Febbraio 2016, n. 3136 https://www.unijuris.it/node/3601 e Corte di Cassazione, sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 3471 https://www.unijuris.it/node/1275; a riguardo degli effetti dell'operazione di affidamento per smobilizzo crediti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2018, n. 6575 https://www.unijuris.it/node/4733; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, Sez. I, 08 Febbraio 2018, n. 3081 https://www.unijuris.it/node/4208].