Corte di Cassazione (10973/2021) – Il professionista che ha assistito l'imprenditore in sede di ammissione alla proceduta di amministrazione straordinaria ha diritto a compenso a prescindere dalla predisposizione di un piano di risanamento.

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Data di riferimento: 
26/04/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2021, n. 10973 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Amministrazione straordinaria – Imprenditore – Presentazione del ricorso finalizzato all'ammissione – Mancata predisposizione di un piano di risanamento - Irrilevanza – Compito riservato al commissario straordinario – Valutazioni rese dal commissario giudiziale - Dichiarazione di fallimento – Stato passivo - Professionista che ha assistito il ricorrente – Nessuna colpevole omissione - Diritto a compenso.

In tema di amministrazione straordinaria, l'art. 5 del d.lgs. n. 270 del 1999 non richiede al ricorrente la predisposizione di un piano di risanamento, né l'indicazione delle modalità che si intende impiegare per perseguire l'obiettivo del recupero dell'equilibrio economico-finanziario, spettando al commissario giudiziale spiegare come la crisi sia superabile e a quello straordinario predisporre un programma di risanamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto reiettivo dell'opposizione allo stato passivo fallimentare avanzata da un professionista in relazione al compenso per l'assistenza prestata all'imprenditore nelle fasi di preparazione e presentazione del ricorso finalizzato all'ammissione all'amministrazione straordinaria, compenso negatogli sull'asserito presupposto dell'insufficienza dell'attività prestata a motivo dell'inidoneità del piano predisposto a giustificare l'accesso alla procedura). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25733.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: