Tribunale di Firenze – Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita per illecita gestione: a fini risarcitori occorre riscontrare se e in che misura i singoli sono responsabili degli specifici danni.

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Data di riferimento: 
02/07/2020

Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, 02 luglio 2020 – Pres. Patrizia Pompei, Rel. Niccolò Calvani, Giud. Roberto Monteverde.

Fallimento – Responsabilità in ambito civile e penale – Differenze – Comportamento illecito tenuto dagli amministratori e dai sindaci di una società fallita – Azione di responsabilità – Obblighi risarcitori ricadenti sui singoli gestori - Danni causati indistintamente da tutte le condotte e danni causati dai singoli atti – Necessità di operare una tale distinzione.

In ambito civile il rapporto causale (c.d. “causalità materiale”), ossia l'esistenza di un rapporto diretto o mediato tra la condotta e l'evento, consente di affermare la sussistenza di un illecito, contrattuale o aquiliano, che non consente però di per sé di affermare una responsabilità risarcitoria (c.d. “causalità giuridica”) in quanto la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la possibile causa del danno. Ciò a differenza di quanto avviene in ambito penale, ove l’indagine sul nesso di causa si esaurisce nella verifica del collegamento (secondo causalità materiale adeguata) tra condotta ed evento tipico, del quale il danno, laddove richiesto, è elemento costitutivo, integrato il quale il reato sussiste e la sanzione è immediatamente conseguente: indipendentemente da un danno (nei reati di pericolo), o proprio perché senza danno non ci sarebbe neppure l’evento (nei reati di danno) [alla luce di tale fondamentale differenza tra responsabilità civile e responsabilità penale, in tema di imputazione del danno cagionato alla società fallita dal comportamento illecito tenuto dagli amministratori e dai sindaci di una società fallita, con riferimento ai danni che ne erano seguiti, comportanti nei confronti degli stessi una responsabilità risarcitoria, occorreva, ad avviso del tribunale, operare una distinzione tra danni provocati indistintamente da tutte le condotte, tali che senza una o alcune di queste non si sarebbero prodotti, e danni provocati dai singoli atti pregiudizievoli, così da giungere alla sanzione del risarcimento nei confronti dei singoli gestori valutando se e in che misura risultavano direttamente e immediatamente responsabili della loro causazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20Firenza%202%20luglio%202020%20p.%201.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20Firenze%202%20luglio%202020%20p.2.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: