Corte di Cassazione (13221/2021) – L'amministratore di una società fallita non può considerarsi responsabile per comportamenti messi in atto da terzi successivamente alle sue dimissioni, anche se non risultino iscritte nel registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
17/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2021, n. 13221 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Rosario Caiazzo.

Fallimento – Curatore - Azione dei responsabilità - Proposizione nei confronti di un amministratore - Tesi difensiva del convenuto - Comportamenti lesivi posti in essere da terzi dopo le sue dimissioni - Cessazione dalla carica – Prova – Omessa iscrizione nel registro delle imprese – Irrilevanza – Adempimento cui l'ex amministratore non era tenuto - Soggetto oramai estraneo alla gestione societaria – Infondatezza della domanda.

In tema di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, la cessazione dalla carica dell'amministratore, che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità - che è, comunque, per fatto proprio (anche se di natura omissiva) - a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo all'organizzazione societaria. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25684.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: