Corte di Cassazione (13772/2021) – Trasformazione di una società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, poi fallita: presupposti per la liberazione dalle obbligazioni anteriori dei soci già illimitatamente responsabili.

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Data di riferimento: 
20/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 maggio 2021, n. 13772 –Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento  -  Società in nome collettivo trasformata in società a responsabilità limitata – Originari soci a responsabilità illimitata - Liberazione dalle obbligazioni anteriori – Esclusione – Circostanzee comportamenti che possono però comportarla.

Ai sensi dell’art. 2500 quinquies comma 1 cod. civ., i soci  a responsabilità illimitata di una società in nome collettivo trasformata in società a responsabilità limitata non sono liberati dalle obbligazioni il cui titolo si sia formato prima della trasformazione della società, anche se queste divengano esigibili solo in epoca successiva al verificarsi della medesima, salvo che i creditori  non rinuncino alla garanzia personale che assiste il loro diritto ex art. 1238 cod. civ.; rinuncia che, sempre ai sensi del comma 1 ultima parte, che fa riferimento alla manifestazione da parte dei creditori del consenso alla trasformazione, si deve ritenere debba quantomeno discendere da una serie di circostanze significative ed inequivoche, che risultino, quali forme di remissione dei debiti, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito nei confronti dei soci della società preesistente, e rinuncia che, ai sensi del comma 2, può anche desumersi dall'avere i creditori stessi, dopo essere stati informati, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, dell'avvenuta deliberazione della trasformazione, omesso di esprimere il loro dissenso alla liberazione di quelli stessi soci entro i sessanta giorni dal ricevimento di quella comunicazione [nello specifico, la Corte ha precisato che detta disposizione doveva considerarsi di stretta interpretazione, onde ha confermato che risultava irrilevante, al fine di potersi considerare avvenuta la liberazione da responsabilità dei soci illimitatamente responsabili, il fatto che i creditori  avessero appreso “aliunde”, e non grazie ad una apposita specifica comunicazione, dell'avvenuta trasformazione  della società loro debitrice, poi  successivamente dichiarata  fallita, e non avessero, ciò nonostante,  provveduto a manifestare tempestivamente in modo esplicito la loro contrarietà a quell'operazione societaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione ri riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25405.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: