Corte di Cassazione (16268/2020) – Fallimento: un creditore concorrente non può impugnare il decreto col quale il tribunale abbia accolto l'opposizione allo stato passivo proposta da altro creditore.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 30 luglio 2020, n. 16268 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel.Rosario Caiazzo.
Fallimento- Stato passivo – Opposizione proposta da un creditore - Accoglimento – Impugnazione di quella decisione da parte di altro creditore concorrente – Inammissibilità – Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore concorrente può impugnare ex art. 98 l.fall. solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo e non invece il decreto con il quale il tribunale accoglie l'opposizione promossa da un altro creditore (che è ricorribile per cassazione), atteso che la legge fallimentare, che regola interamente la materia, non prevede tale ulteriore mezzo in favore del creditore in concorso, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è comunque tutelato, nel giudizio di opposizione, dal curatore. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24918.pdf
[con riferimento ad un'ipotesi decisa in modo apparentemente difforme perché riguardante una fattispecie diversa da quella in esame: cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8869 https://www.unijuris.it/node/3391]