Corte di Cassazione (13165/2020) – Presupposti perché risultino revocabili anche i pagamenti di debiti del fallito effettuati da un terzo.

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Data di riferimento: 
30/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13165 -  Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Pagamento di debiti del fallito effettuati da un terzo - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Ammissibilità – Presupposti richiesti.

La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24912.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6282 https://www.unijuris.it/node/3953]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: