Corte di Cassazione (23474/2020) – Laddove la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro un decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto alla riassunzione del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23474 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Rosario Caiazzo.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Opposizione - Pendenza del giudizio - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'ingiunto – Dovere del curatore di riassumere il giudizio – Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24866.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 10 ottobre 2017 n. 23679 https://www.unijuris.it/node/4325].