Corte di Cassazione (24157/2020) – Decreto ingiuntivo privo di esecutività: inopponibilità alla procedura fallimentare del soggetto ingiunto successivamente fallito, anche relativamente alle spese per l'ipoteca giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 30 ottobre 2020, n. 24157 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone. Per mancata opposizione
Stato passivo - Decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Fallimento del debitore ingiunto - Opponibilità allo stato passivo anche con riferimento alle spese per l' ipoteca giudiziale – Esclusione.
Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo - Credito basato su decreto ingiuntivo emesso anteriormente - Opponibilità alla massa - Decreto di esecutività parimente già anteriormente emesso - Presupposto necessario.
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo. (Massima ufficiale)
L’opponibilità alla procedura fallimentare del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto ante fallimento, è comunque subordinata alla emissione del decreto di esecutività reso in data antecedente a quella di avvenuta dichiarazione di insolvenza: a nulla rileva nemmeno la provata circostanza che l’istanza ex art 647 c.p.c. sia stata depositata in data antecedente l’apertura della procedura, ma solo successivamente concessa. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24855.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile Sez. I , 31.01.2014, n. 2112 https://www.unijuris.it/node/2186; Cassazione civile, Sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25191 https://www.unijuris.it/node/4184 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 03 settembre 2018, n. 21583 https://www.unijuris.it/node/4499]