Corte di Cassazione (24950/2020) - Azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 1) L.F.: presupposti perché risulti opponibile alla curatela una controdichiarazione circa la simulazione del prezzo di vendita di immobili da parte del fallito.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 novembre 2020, n. 24950 – Pres. Uliana Armano, Est. Stefano Olivieri.
Revocatoria fallimentare – Vendita di immobili da parte del fallito - Sproporzione tra le prestazioni – Acquirente – Controdichiarazione attestante la simulazione del prezzo – Esistenza - Opponibilità alla curatela terza - Data certa anteriore al fallimento - Anteriorità o contestualità rispetto alla stipula della compravendita - Presupposti necessari.
In caso di azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 1) L.F., in cui il curatore affermi che, con riferimento ad un contratto di vendita di immobili, la prestazione eseguita in periodo sospetto dal fallito venditore (la cessione di beni) risulti notevolmente sproporzionata rispetto a quanto è stato a lui dato (la contropartita ottenuta), l’acquirente può eccepire la simulazione del prezzo per contestare lo squilibrio della sua prestazione rispetto al valore commerciale degli immobili come dedotto dalla curatela terza, ciò a condizione che l'accordo simulatorio risulti da una controdichiarazione avente data certa, che ne dimostri sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; laddove risulti stipulata successivamente all’atto di vendita, tale dichiarazione non è infatti idonea a dimostrare la simulazione, perché verosimilmente sottintende un patto aggiunto modificativo del precedente contratto volto proprio a proteggere l'acquirente dalle azioni che la curatela avrebbe inevitabilmente esperito. Chiaramente qualora la prova della simulazione sia data da una serie di documenti tra loro collegati, è necessario che ciascuno di essi risponda a quei requisiti [nello specifico la controdichiarazione pur portando la data del rogito notarile risultava registrata a distanza di tempo, in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento del venditore, ragion per cui risultava inidonea a costituire prova della simulazione del prezzo di vendita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, limitatamente al profilo che segue, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'inesistenza dell'accordo simulatorio sul presupposto dell'inattitudine della controdichiarazione prodotta in giudizio a dimostrare che, al tempo della stipula dell'atto di compravendita immobiliare oggetto di causa, le parti avessero inteso concludere un accordo simulatorio in ordine al prezzo, atteso che il requisito di forma del relativo patto dissimulato non risultava sussistere all'epoca della conclusione della compravendita in esame). (massima ufficiale)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24510#gsc.tab=0
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 31 gennaio 2013, n. 2315https://www.unijuris.it/node/1916].