Corte di Cassazione (16708/2020) – Revocatoria esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dalla committente a favore del subappaltatore in caso di fallimento dell'appaltatore: presupposti richiesti.

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Data di riferimento: 
05/08/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16708 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Massimo Ferro.

Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore – Pignoramento presso terzi -  Pagamento eseguito dal committente in favore del subappaltatore -  Curatore – Esperimento dell'azione revocatoria -  Rilevanza della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione – Circostanza rilevante – Ottemperanza da parte del terzo all'ordinanza di assegnazione.

Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore – Pignoramento presso terzi -  Pagamento eseguito dal committente in favore del subappaltatore – Revocabilità – Computo del cosiddetto “periodo sospetto” - Momento cui fare riferimento.

Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, in caso di revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dall'Amministrazione committente, quale terzo pignorato, nei confronti del subappaltatore, nessun rilievo assume la circostanza che la stazione appaltante abbia o meno opposto, quale condizione di esigibilità, la prerogativa della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, assumendo invece valore assorbente la circostanza che la stessa si sia dichiarata debitrice nei confronti dell'appaltatore e, in quella veste, abbia ottemperato all'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione (Massima ufficiale) [la Corte ha al riguardo  sottolineato, pur non considerandola nello specifico circostanza rilevante, come l'art.  118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti a favore dell'appaltatore fino al ricevimento delle fatture attestanti i pagamenti  dallo stesso effettuati  a favore del subappaltatore, trovi applicazione solo qualora lo  stesso si trovi in bonis e non quando risulti fallito, in quanto con la dichiarazione di fallimento il contratto di appalto di regola si scioglie ai sensi dell'art. 81 L.F. – cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 02 marzo 2020, n. 5685 https://www.unijuris.it/node/5072]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel  caso della revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia  del pagamento effettuato dal debitor debitoris, quale terzo pignorato, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento non al momento in cui è intervenuto il provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione, ma, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)    

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24417.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 31 marzo 2011 n. 7508  https://www.unijuris.it/node/1624]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: