Corte di Cassazione (13169/ 2020) - Revocatoria fallimentare di atto di compravendita: presupposto sufficiente a presupporre la conoscenza dello stato d'insolvenza del venditore, poi fallito, da parte del terzo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13169 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.
Revocatoria fallimentare – Vendita di immobile in periodo sospetto - "Scientia decoctionis" da parte del terzo acquirente – Emissione di decreti - Ipoteca giudiziale sul bene venduto - Iscrizione per rilevante importo - Operazione menzionata nell'atto d'acquisto – Presunzione sufficiente di conoscenza.
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. (Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita). (Massima ufficiale)