Tribunale di Piacenza – Giudizio di opposizione allo stato passivo: ammissibilità della chiamata in causa da parte del curatore della compagnia assicurativa che possa garantire i creditori in caso di accoglimento del ricorso dell’opponente.

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Data di riferimento: 
14/07/2020

Tribunale di Piacenza, Sez. civ., 14 luglio 2020 – Giud. Deleg. Stefano Aldo Tiberti.

Fallimento di società - Danno causato dalla fallita allorché in bonis – Istanza di risarcimento – Proposizione – Mancato accoglimento da parte del G.D.  - Opposizione allo stato passivo - Curatore - Chiamata in causa di terzo in garanzia – Ammissibilità – Fondamento.

In sede di un giudizio di opposizione pendente avanti al tribunale fallimentare avverso il mancato accoglimento da parte del G.D. della richiesta di riconoscimento del credito da risarcimento del danno proposta da alcuni soggetti nei confronti della società poi fallita, danno che la stessa, allorché ancora in bonis, avrebbe causato loro, in ragione di un sinistro mortale occorso ad un suo dipendente, loro familiare, deve ritenersi ammissibile la chiamata in causa in garanzia ex art. 106 c.p.c. da parte del curatore della compagnia assicurativa, come tenuta a tenere indenne il fallimento da quanto avrebbe eventualmente potuto dover riconoscere agli opponenti a tale titolo in caso di accoglimento del ricorso dagli stessi proposto; ciò in quanto non è dubitabile che al procedimento di opposizione allo stato passivo, sebbene regolato da una legge speciale, siano applicabili i principi generali del codice di procedura civile in tema di esercizio dell’azione contenuti nel Titolo IV del codice di rito, ivi incluse le disposizioni in tema di intervento e chiamata in causa del terzo, i quali costituiscono istituti di applicazione generale, non limitati al solo processo ordinario di cognizione ed in quanto il tenore letterale dell’art. 99 L.F. stesso non consente di ritenere che esso finisca con l’ammettere esclusivamente l’intervento (volontario) di terzo ex art. 105 c.p.c., precludendo viceversa l’intervento per chiamata di una delle parti o del giudice stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24153.pdf

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