Corte di Cassazione (24587/2019) – Dichiarazione di fallimento: ipotesi di irretrattabilità dei crediti tributari e previdenziali e di inammissibilità di una domanda di riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c. formulata solo in sede di opposizione.

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Data di riferimento: 
02/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24587 - Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Crediti previdenziali – Notificazione della cartella - Debitore in bonis - Facoltà di proporre impugnazione - Mancato esercizio – Dichiarazione di fallimento - Termine di prescrizione già anteriormente scaduto – Irretrattabilità del credito.

Fallimento – Credito erariale – Privilegio generale ex art. 2752, primo comma, c.c. – Credito sorto ante modifica – Accertamento del passivo non ancora definitivo – Riconoscibilità possibile – Istanza proposta solo in sede di opposizione – Principio di immutabilità della domanda – Inammissibilità della richiesta – Preclusione.

In tema di riscossione a mezzo ruolo di crediti previdenziali, la scadenza del termine di cui all'art. 24, comma quinto, Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”, determina la decadenza dalla facoltà d'impugnare la cartella, e quindi l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ragion per cui  alla luce di un principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ai crediti tributari ma applicabile anche ai crediti contributivi, il predetto effetto, ove verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, in virtù dell'avvenuta notificazione della cartella quando quest'ultimo era ancora in bonis, preclude al curatore la proposizione di eccezioni fondate su fatti estintivi o impeditivi verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della cartella, anche nel caso in cui si provveda alla rinnovazione della notifica nei suoi confronti.  Soltanto nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenga in pendenza del termine per la proposizione dell'opposizione, la relativa scadenza non produce l'incontestabilità del credito, risultando inopponibile alla massa dei creditori, in quanto la notificazione effettuata nei confronti del debitore è in tal caso inidonea a far decorrere il termine anche nei confronti del curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente – dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) – la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23559.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 ottobre 2016 n. 21744 https://www.unijuris.it/node/3844; con riferimento alla seconda: Corte   Costituzionale, 4 luglio 2013, n. 170 https://www.unijuris.it/node/3898; Cassazione civile, sez. VI, 03 novembre 2017, n. 26225 https://www.unijuris.it/node/4182 e Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 1331 https://www.unijuris.it/node/3195].

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