Corte di Cassazione (34447/2019) – Competenza del giudice ordinario (giudice delegato e tribunale) e non del giudice tributario a decidere della prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la notifica della cartella di pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 dicembre 2019, n. 34447 -Pres. Pietro Curzio, Rel.Antonio Pietro Lamorgese.
Fallimento – Credito tributario – Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione maturata successivamente – Curatore - Eccezione sollevata in sede di ammissione al passivo – Verifica - Cognizione devoluta al giudice delegato o, in sede di opposizione, al tribunale.
Credito tributario –-Atto di riscossione mediante ruolo - Termine di prescrizione quinquennale – decorso - Mancata impugnazione - Irretrattabilità del credito – Conversione del termine - Prescrizione decennale – Esclusione – Effetto conseguente solo a sentenza di condanna definitiva.
L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. (Massima ufficiale)
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c., tranne che riguardo ad essi sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23370.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista in senso difforme: Corte di Cassazione, SS. UU. civili, 13 giugno 2017 n. 14648 https://www.unijuris.it/node/3475 e Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2019, n. 15717 https://www.unijuris.it/node/4917]