Corte di Cassazione (10533/2019) – Concordato fallimentare e cessione delle azioni di massa: legittimità costituzionale dell’art. 124 L.F.. Azione revocatoria e scientia decoctionis: apprezzamento riservato al giudice di merito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/04/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2019, n. 10533 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Guido Federico.

Concordato fallimentare – Cessione delle azioni di massa all’assuntore – Azione revocatoria in particolare - Ammissibilità – Previsione ex art. 124, quarto comma, L.F. - Legittimità costituzionale - Soggetto condannato alla restituzione - Ammissione al passivo in chirografo.

Fallimento - Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, L.F. - Stato di insolvenza – Sussistenza - Conoscenza da parte dell’accipiens – Giudice del merito – Riscontro basato su presunzioni – Ammissibilità – Adeguata motivazione -  Valutazione non censurabile in sede di legittimità.  

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 124, quarto comma, L.F., nella parte in cui prevede la possibile cessione, in sede di concordato fallimentare, al soggetto assuntore, delle azioni della massa, posto che in particolare dall'accoglimento (con sentenza passata in giudicato) della domanda revocatoria, come ceduta,  discende il diritto, che trova fondamento nella previsione della L. Fall., art. 71, per il soggetto condannato alla restituzione delle somme oggetto di detta domanda di far valere il relativo credito, nei soli limiti della percentuale attribuita nel concordato ai crediti chirografari, nei confronti dello stesso assuntore [art. 71, abrogato dal D. Lgs. 5/2006, e riprodotto nell’art. 70, secondo comma L.F.].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, L.F. la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento da parte dello stesso anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23625/CrisiImpresa#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2018, n. 15793 https://www.unijuris.it/node/4295]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: