Corte di Cassazione (22386/2019) - Opposizione allo stato passivo: facoltà per il curatore di introdurre eccezioni nuove e diritto dell’opponente di dispiegare le proprie difese per replicare al contenuto delle stesse.

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Data di riferimento: 
06/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22386 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione proposta dal creditore – Curatore – Possibilità di introdurre eccezioni nuove – Tribunale – Concessione di un termine a difesa – Diritto di replica riconosciuto all’opponente – Limiti.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti introdotto con l'eccezione del curatore). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23597.pdf

[cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2019, n. 10528  https://www.unijuris.it/node/4683 e 25 settembre 2018, n. 22784, https://www.unijuris.it/node/4827]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: