Corte di Cassazione (5617/2020) – La banca titolare di diritti quesiti ex art. 58 del TUB è tenuta, in sede di insinuazione al passivo di un credito ricompreso nella cessione, a fornire la prova documentale della propria legittimazione.

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Data di riferimento: 
28/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 febbraio 2020, n. 5617 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Est. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Dovere dell’istante di fornire la prova del proprio diritto – Dovere del giudice di verificarne il fondamento – Sede di opposizione – Accertamento da svolgersi d’ufficio – Attività processuale della parte convenuta – Ininfluenza.

Banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco – Credito in quella sede cedutole - Domanda di ammissione al passivo del debitore fallito – Prova documentale della propria legittimazione – Inclusione di quel credito nell’operazione di cessione - Produzione di documenti idonei ad attestarla – Necessità probatoria - Iscrizione nella cessione nel registro delle imprese - Pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale – Circostanze non sufficienti a supportare la richiesta.

Banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco - Pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale – Indicazione specifica dei crediti inclusi ed esclusi – Determinatezza del contenuto – Fallimento del debitore - Domanda di insinuazione al passivo di credito ricompreso nella cessione - Possibile ammissione – Valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

E' onere specifico del soggetto, che chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento, dare la prova del proprio diritto sotto tutti i profili in cui lo stesso viene ad articolarsi; ragion per cui il giudice è tenuto ad accertare, anche d’ufficio e indipendentemente dall'attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda in ogni stato e grado del processo e, pertanto, a verificare la piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter partecipare al riparto dell'attivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini dell’ammissione di un credito allo stato passivo, la banca che si afferma successore (a titolo universale o particolare) del titolare originario ai sensi dell'art. 58, primo comma del TUB, e quindi titolare di diritti quesiti, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto della richiesta nell'operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici, non rilevando a tal scopo la circostanza che la cessionaria, ai sensi del comma 2 di quell’articolo, abbia provveduto a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; ciò in quanto tale pubblicazione può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non dà spesso contezza, in questa sua "minima" struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/23554/bancheclienti

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 2019, n. 29254 https://www.unijuris.it/node/4936 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: