Corte di Cassazione (7136/2020) – Fallimento e progetto di stato passivo depositato dal curatore: la mancata presentazione di osservazioni da parte di un creditore non comporta l’impossibilità di proporre opposizione ex art. 98 L.F.

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Data di riferimento: 
13/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – Sottosez. 1, 13 marzo 2020, n. 7136 – Pres. Maria Giovanna C. Sambito, Rel. Rosario Caiazzo.

Fallimento – Curatore – Deposito del progetto di stato passivo – Creditore – Mancata presentazione di osservazioni – Omissione comportante decadenza – Esclusione – Successiva proposizione di opposizione ex art. 98 L.F. – Ammissibilità.

La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione ex art 98 L.F., non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell'art. 329 c.p.c., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre in quanto la L. Fall., art. 95, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, prevede che i creditori "possano" esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo, cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%207136.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2012, n. 5659  https://www.unijuris.it/node/1437].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: