Corte di Cassazione (220/2020) – Criterio cui attenersi per riconoscere il beneficio della prededuzione a favore del professionista che ha assistito il debitore in sede di presentazione del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
09/01/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2020, n. 220 - Pres. Carlo  De Chiara, Est. Roberto   Amatore.

Concordato preventivo - Ammissione e voto favorevole - Interruzione della procedura per mancata omologazione - Conseguente dichiarazione di fallimento - Stato passivo - Presentazione della domanda di ammissione alla procedura minore - Professionista che ha assistito il debitore in quella sede - Credito perl'attività svolta -  Domanda di riconoscimento del benficio della prededuzione - Presupposto perchè gli possa essere riconosciuto. 

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto il ricorso per l'ammissione del debitore, poi dichiarato fallito, alla procedura di concordato preventivo rientra tra quelli sorti "in funzione"  di quella procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F. va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti; ciò in quanto la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest’ultimo predisposto in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale,  ciò a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all’iniziativa assunta [ nello specifico la prestazione  svolta dal profssionista aveva determinato l’apertura della procedura ed era stata anche oggetto di approvazione da parte dei creditori, tant'è che l’interruzione della procedura era intervenuta solo a seguito del giudizio negativo espresso, in sede di omologazione da parte del tribunale per ragioni attinenti alle riscontrate carenze informative della prospettazione della domanda e della documentaziano alla stessa allegata]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23025

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2017, n. 280 https://www.unijuris.it/node/3175  e 16 maggio 2018, n. 12017 https://www.unijuris.it/node/4114 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: