Corte di Cassazione (7500/2019) – Necessità di opposizione allo stato passivo nel caso di silenzio del giudice delegato su parte della domanda tempestiva di ammissione di un credito (interessi e rivalutazione).
Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2019, n. 7500. Pres. Didone. Est. Pazzi.
Domanda tempestiva di insinuazione – Omessa pronuncia del giudice delegato su parte della domanda – Opposizione al passivo – Necessità – Domanda tardiva per l'insinuazione del medesimo credito – Inammissibilità
In tema di verifica dello stato passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito, assume valore implicito di rigetto, contro il quale per evitare il formarsi di una preclusione il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito. (massima ufficiale)
[Nel caso specifico il creditore professionista chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento per un credito professionale relativo a prestazioni svolte per la società poi fallita, domandando espressamente che l'ammissione avvenisse "con interessi e rivalutazione monetaria ISTAT sino al soddisfo in considerazione della natura del credito". Il Giudice delegato ammetteva al passivo della procedura la somma di £. 18.000.000, compresi I.V.A. e oneri previdenziali, in sede privilegiata e £. 6.373.740 in chirografo, nulla statuendo su interessi e rivalutazione richiesti.]