Corte di Cassazione (33422/2018) – Limiti della legittimazione processuale del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.

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Data di riferimento: 
17/12/2019

Cassazione civile, sez. II, 17 Dicembre 2019, n. 33422. Pres. Campanile. Est. Dongiacomo.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Liquidatore - Legittimazione processuale – Limiti.

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23043.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: