Corte di Cassazione (31194/2018) – Amministazione straordinaria ed esercizio di azioni revocatorie da parte del Commissario straordinario: momento a cui deve farsi riferimento per decidere dell'eventuale prescrizione.

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Data di riferimento: 
03/12/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2018, n. 31194 - Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.

Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria  - Proposizione - Termine di prescrizione - Dies  a quo - Data di  nomina del Commissario straordinario - Esclusione - Approvazione del programma di cessione dei beni aziendali - Momento a cui si deve fare riferimento.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22309.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile. Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21516  https://www.unijuris.it/node/4233]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: