Corte di Cassazione (29257/2019) - Revocatoria fallimentare e compiti del giudice in tema di accertamento indiziario della prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29257. Pres. Genovese. Est. Paola Vella.
Revocatoria fallimentare - "Scientia decoctionis" - Conoscenza effettiva - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva - Necessità
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che si era limitata ad esaminare singolarmente – e non complessivamente – tre soltanto degli elementi presuntivi tra quelli dedotti dalla curatela. Nel caso specifico il giudice a quo aveva anche omesso di includere nella dovuta valutazione globale e complessiva l'ulteriore elemento indiziario, di portata decisiva, della "segnalazione" di sofferenza della società, effettuata alla Centrale Rischi proprio dalla banca convenuta). (massima ufficiale)