Corte di Cassazione (16123/2019) – Esclusione della decorrenza delle prescrizioni presuntive di pagamento in corso di fallimento. Non deferibilità del giuramento decisorio nei confronti del curatore.

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Data di riferimento: 
14/06/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16123 - Pres. Antonio Didone, Est. Aldo Angelo Dolmetta.

Domanda di insinuazione al passivo di un credito - Prescrizione presuntiva di avvenuto pagamento - Periodo trascorso a far tempo dalla dichiarazione di fallimento - Frazione  temporale da non prendersi in considerazione.

Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo di un credito - Mancata ammissione - Opposizione - Giuramento decisorio - Deferimento al curatore - Inammissibilità.

Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 c.c. e segg., sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento"; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo (Principio di diritto)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, al curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere deferito il giuramento decisorio con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione [nello specifico, di pagamento di credito professionale] dedotta in giudizio. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22611

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 03 agosto 2017, n. 19418 https://www.unijuris.it/node/4030]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: