Corte di Cassazione (27538/2019) – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento e presupposto per il riconoscimento della prededucibilità a favore del professionista che abbia funto da consulente legale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27538 - Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo e successivo fallimento - Credito del professionista - Consulenza legale svolta in sede di procedura minore - Riconoscimento della prededuzione - Presupposto richiesto - Riconoscimento della "funzionalità" della prestazione - Utilità concreta conseguita - Condizione non necessaria.
Al fine del riconoscimento della preducibilità dei crediti ex art. 111, secondo comma, L.F., la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività prestata dal professionista nella sede di concordato preventivo [nello specifico, caducato per la sua impossibilità giuridica come riconosciuta dal collegio del merito] che ha preceduto la dichiarazione di fallimento possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione di quella vicenda concorsuale, di per sè sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso a detto istituto, né risultando necessario il conseguimento di un'utilità concreta per la massa dei creditori in quanto l'accesso alla procedura di concordato preventivo rappresenta già per sè un vantaggio per i creditori, ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure in termini di cristallizzazione della massa e di retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell' eventuale esperimento della revocatoria fallimentare. Non vi è pertanto dubbio che il credito del professionista che abbia funto da advisor legale nella predisposizione del domanda di concordato preventivo rientri tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e come tale vada soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di detta collocazione debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22704/CrisiImpresa
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 30 gennaio 2015, n. 1765 https://www.unijuris.it/node/2530 e Sez. I civ., 05 marzo 2014, n. 5098 https://www.unijuris.it/node/2261 ; 10 gennaio 2017, n. 280 https://www.unijuris.it/node/3175 ; 18 gennaio 2018, n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909].