Corte di Cassazione (29195/2018) Ammissione con riserva ex art. 96 l.fall. di crediti previdenziali anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro.
Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 2018, n. 29195. Est. Paola Vella.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ammissione al passivo di crediti previdenziali iscritti a ruolo - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.fall. anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - Ammissibilità
In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro. (massima ufficiale)