Corte di Cassazione (24431/2019) – Liquidazione del danno in via equitativa in sede di azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci di società di capitali dichiarata fallita.

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Data di riferimento: 
30/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 settembre 2019, n. 24431 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Curatore - Esercizio dell'azione di responsabilità - Danno causato da amministratori e sindaci - Liquidazione in via equitativa - Modalità - Differenza tra attivo e passivo -   Presupposto - Riscontro degli specifici effetti dannosi - Accertamento impossibile - Modalità alternativa -  Differenza dei netti patrimoniali - Presupposto - Incompletezza dei dati contabili - Notevole anteriorità della perdita del capitale sociale.

In tema di liquidazione del danno risarcibile ex art. 146 L.F. nelle azioni di responsabilità esercitate  nei confronti degli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società  di capitali dichiarate fallite, deve ritenersi ammissibile la liquidazione del danno in via equitativa: sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso ad un tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile per avere il curatore allegato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, inadempimenti da parte dello stesso che risultino idonei a porsi quali cause del danno lamentato; sia con ricorso, in presenza degli stessi presupposti e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della "differenza dei netti patrimoniali". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%2024431.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 06 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606  ; Sez. I civ., 20 aprile 2017, n. 9983 https://www.unijuris.it/node/3402  e 01 febbraio 2018, n. 2500  https://www.unijuris.it/node/3987

 

NOTA REDAZIONALE:

 

La Corte ha per completezza precisato che i suddetti criteri di liquidazione del danno sono stati da ultimo recepiti e, anzi, ampliati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16 marzo 2019) ha aggiunto nell'art. 2486 c.c., un comma 3 in base al quale:  "Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: