Corte di Cassazione (15082/2018) - Pagamento eseguito mediante l'invio di assegno bancario tratto da un terzo e revocabilità, nel concorso di tutti i necessari presupposti, in quanto da considerarsi adempimento diretto del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 25/09/2019 - 10:10
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Data di riferimento:
11/06/2018
Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2018, n. 15082. Est. Campese.
Revocatoria fallimentare di pagamento eseguito mediante invio di assegno bancario tratto da un terzo - Qualificazione - Pagamento diretto del debitore - Pagamento del terzo - Non configurabilità.
In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - come tale revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti - il pagamento eseguito mediante l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone titolare, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: