Corte di Cassazione (17596/2019) Prededucibilità ex art. 111 l. fall. del credito del professionista per l'attività di assistenza alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.

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Data di riferimento: 
28/06/2019

Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2019, n. 17596. Est. Paola Vella. Attività svolta dal professionista a favore dell’istante in vista della presentazione dell'istanza di fallimento in proprio - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. – Sussistenza.

Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22340.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: