Corte di Cassazione (4787/2018) – Criterio per decidere della tempestività o meno del deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo che sia proposto in via telematica.

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Data di riferimento: 
01/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI Prima Civile, 01 marzo 2018, n. 4787 – Pres. Pietro Campanile, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Stato passivo – Ricorso in opposizione – Notifica in via telematica al curatore – Insufficienza – Necessità del deposito telematico in cancelleria – Tempestività – Criterio di valutazione – Momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.

In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22113.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: