Corte di Cassazione (10507/2019) – Documenti da prodursi dalla banca, quale prova di un mutuo concesso alla società poi fallita, ai fini dell'ammissione allo stato passivo di quanto erogato e non reso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2019, n. 10507 – Pres. Antonio Didone, Rel. Luca Solaini
Fallimento – Istituto bancario – Contratto di mutuo - Ammissione al passivo delle somme erogate - Atto pubblico notarile e relativa quietanza – Documentazione sufficiente - Necessità della produzione anche degli estratti conto – Esclusione – Avvenuta restituzione totale e parziale del mutuo – Onere probatorio gravante sul curatore.
Fallimento – Banca – Credito derivante da concessione di mutuo – Insinuazione al passivo – Rigetto - Sede di opposizione – Conferma – Ricorso in Cassazione – Rinvio al tribunale – Curatela – Avvenuta restituzione del mutuo – Possibilità di fornire la prova anche in quella sede.
In tema di contratto di mutuo, l’onere della prova dell’effettiva erogazione del denaro alla società poi fallita si deve ritenere risulti assolto dall’istituto di credito mutuante, in sede di insinuazione al passivo, mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e della relativa quietanza, non rendendosi necessaria anche la produzione degli estratti conto di accredito, in quanto spetta alla curatela che si opponga all'ammissione fornire la prova che la fallita aveva restituito in tutto o in parte l'importo ricevuto a mutuo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove il tribunale in sede di giudizio di opposizione, abbia indebitamente confermato il rigetto dell'ammissione al passivo di un credito bancario derivante da contratto di mutuo per avere la banca allegato alla domanda di insinuazione il solo atto notarile che ne attestava l'avvenuta stipulazione e non anche i relativi estratti conto, e, laddove quella decisione, non essendo dalla Corte quell'ulteriore produzione documentale considerata indispensabile, venga per tale motivo cassata, la circostanza che la fallita abbia reso l'importo ricevuto a titolo di finanziamento, come affermata dalla curatela in sede di controricorso, può essere oggetto di verifica anche in sede di rinvio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)