Tribunale di Milano – Revocatoria fallimentare e condanna della banca alla restituzione del ricavato dalla vendita dei titoli ottenuti in pegno: insinuazione "ultratardiva" e ammissione al passivo in chirografo.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., Fall. - 8 marzo 2019 – Pres. Alida Paluchowski, Rel.Luca Giani, Giud. Luisa Vasile.
Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Banca – Titoli ottenuti in pegno – Ricavato dalla vendita – Condanna alla restituzione – Insinuazione ultratardiva al passivo.
Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Banca – Titoli ottenuti in pegno – Ricavato dalla vendita – Condanna alla restituzione – Insinuazione tardiva al passivo – Rango chirografario.
Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione – Indicazioni previste dall'art. 93, terzo comma, nn. 2) e 3), L.F. – Contenuto richiesto per l'ammissione – Mancata indicazione dei titoli della prelazione – Considerazione del credito come chirografario.
E’ ammissibile la domanda di insinuazione al passivo svolta da una Banca per il credito da restituzione conseguente al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria da parte della curatela nei suoi confronti, quand’anche la domanda di insinuazione pervenga oltre il termine di cui all’art. 101, 1° co. l.f. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il credito di una banca che, a seguito dell’esperimento nei suoi confronti di un’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., sia stata condannata alla restituzione di quanto in precedenza ricavato dalla vendita dei titoli ottenuti in pegno dalla società poi fallita, va ammesso al passivo in via chirografaria, senza che possa rivivere la preesistente garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato non è quello originario privilegiato, ma un nuovo credito nato dall'effettiva restituzione di quanto revocato, che ha fonte direttamente nella legge e trova nel restituito, come determinato ai sensi dell'art. 70, secondo comma, L.F., un suo limite invalicabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'inammissibilità di una domanda di ammissione al passivo si deve ritenere che discenda solo dall'omissione dell'indicazione dei requisiti di cui ai nn. 2) e 3), terzo comma, dell'art. 93 L.F. e non anche dall'omissione o assoluta incertezza dell'indicazione delle ragioni della prelazione, in quanto in tale ipotesi, la norma prevede come conseguenza non l'impedimento della pronuncia di merito, ma solo che "il credito è considerato chrografario". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21861.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 05 Ottobre 2018, n. 24627 https://www.unijuris.it/node/4417]