Corte di Cassazione (5663/2019) - Concordato preventivo con cessione dei beni e sospensione della prescrizione dei crediti ex art. 2941, n. 6, c.c.: inapplicabilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019 n. 5663 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Prescrizione dei crediti – Art. 2941, n.6, c.c. - Sospensione per rapporti tra creditori e debitore – Inapplicabilità – Liquidatore – Amministrazione dei beni ceduti – Titolarità - Rispetto delle direttiva del tribunale.
Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l'art. 2941, n. 6, c.c., non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poichè la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l'art. 182 l.fall., nel testo vigente "ratione temporis" (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007) (Massima ufficiale).Ad avviso della Corte, risulta infatti, in tale ipotesi, mancante il presupposto individuato dalla norma per la sospensione tra le parti, a motivo dei rapporti tra di esse intercorrenti, della prescrizione, in quanto i poteri di gestione del liquidatore non sono generali, ma finalizzati alla liquidazione dei beni oggetto della cessio bonorum e tesi alla cura degli interessi dei creditori (come pure del debitore) ma svincolati dalla volontà dei soggetti interessati e rimessi alle determinazioni del Tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)