Corte di Cassazione (24738/2018) - Amministrazione straordinaria di società di navigazione: riconoscimento all' Autorità Portuale del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. per tasse di sbarco e imbarco.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 ottobre 2018 n. 24738 – Est. Antonio Lamorgese.
Codice civile - Privilegi in favore di determinati crediti – Norme eccezionali - Applicazione analogica – Insuscettibilità – Interpretazione estensiva – Ammissibilità.
Compagnia di navigazione in L.C. A. - Accertamento del passivo - Autorità Portuale - Tassa portuale di sbarco di sbarco e imbarco – Natura di tributo erariale - Credito - Privilegio generale mobiliare – Riconoscimento.
Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere comunque oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva delle stesse anche oltre il limite apparentemente segnato dalla loro formulazione testuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752 c.c. dev'essere riconosciuto in via estensiva alla tassa portuale di sbarco e di imbarco delle merci trasportate per via marittima, prevista dall'art. 33 della l. n. 82 del 1963, come modificato dall'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, trattandosi non di un corrispettivo per godimento di un servizio reso all'intereno dei porti, bensì di un tributo di natura erariale, in considerazione a) della matrice legislativa della prestazione imposta, b) della sua doverosità, e c) del nesso in termini di contribuazione con la spesa pubblica, avendo lo scopo di assicurare i mezzi per il funzionamento delle aree affidate all'autorità portuale [la Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso ex art. 98 L.F. proposto dalla Tirrenia Navigazione spa in amministrazione straordinaria avverso la decisione del tribunale, che in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Autorità Portuale, aveva ammesso in privilegio il credito a questa spettante quale tributo erariale per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)