Corte di Cassazione (1871/2019) – Presunzioni in ipotesi di revocatoria fallimentare del pagamento del creditore tramite consegna a quest’ultimo, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco.
Cassazione civile, sez. I, 23 Gennaio 2019, n. 1871. Pres. carlo De Chiara, rel. Massimo Falabella.
Società in amministrazione straordinaria - Revocatoria fallimentare - Pagamento del creditore tramite consegna a quest’ultimo, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Revocabilità – Presunzioni.
In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall. (massima ufficiale)