Corte di Cassazione (1399/2019) - Azione revocatoria della cessione di polizze di pegno posta in essere dal fallito, allorchè in bonis, ma in periodo sopetto, per estinguere il suo debito: quantum revocabile.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2019 n. 1399 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Massimo Falabella.
Fallito in bonis – Periodo sospetto – Estinzione di debito – Cessione di polizze di pegno – Azione revocatoria – Quantum revocabile – Differenza tra valore dei beni e costo del riscatto.
La cessione di polizze di pegno, al fine di estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, ove oggetto di revocatoria comporta, in caso di mancata loro restituzione, l’attribuzione dell’equivalente, consistente non già nell’originario valore di stima del bene, oggetto del pegno, ma nella differenza tra il valore stimato del bene e quanto dovuto per l’estinzione del debito all’istituto presso il quale il bene è stato pignorato. (Principio di diritto) [nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto che la cessione di polizze di pegno attuata dal soggetto poi fallito in periodo sospetto allo scopo di esinguere un debito pecuniario costituisse certamente un mezzo anomalo di pagamento, in quanto tale revocabile ex art. 67, primo comma n. 2 L.F., ma che il depauperamento del patrimonio del fallito doveva essere individuato nella differenza tra il valore di stima dei preziosi dati in pegno e quello che avrebbe dovuto essere corrisposto alla banca per la liberazione dei medesimi, onde doveva essere cassata con rinvio la decisione della Corte d'Appello, per avere questa erroneamente pronunciato condanna del cessionario delle polizze, che quei beni aveva poi riscattato, al pagamento dell'intero valore dei gioielli costituiti in pegno, anzichè di quella sola differenza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)