Corte di Cassazione (21583/2018) - Non viola l'art. 1, prot. 1, della CEDU la giurisprudenza di legittimità che afferma non essere opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo non anteriormente munito di esecutorietà.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 03 settembre 2018 n. 21583 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Massima Falabella.
Fallimento – Stato passivo – Decreto non esecutivo – Insinuazione - Riconoscimento della prelazione ipotecaria – Giurisprudenza di legittimità - Esclusione - Art. 1, protocollo n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – Disposizione non violata - Motivi.
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria). (Massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez VI, 24 ottobre 2017 n. 25191 https://www.unijuris.it/node/4184 e Sez. I, 31 gennaio 2017 n. 2112 https://www.unijuris.it/node/2186]