Corte di Cassazione (22210/2018) - Inammissibilità che l'art. 2751 bis, n. 5, c.c. possa essere interpretato analogicamente riconoscendo il privilegio anche ai crediti non conseguenti alla prestazione di servizi e alla vendita di manufatti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 settembre 2018 n. 22210 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Massimo Falabella.
Fallimento – Stato passivo – Società cooperativa di produzione e lavoro – Crediti non conseguenti alla "prestazione di servizi e alla vendita di manufatti" – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Esclusione – Interpretazione analogica – Inammissibilità.
L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., aveva riconosciuto alla società cooperativa ricorrente il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. senza valutare se la natura dei crediti fatti valere, costituiti per la massima parte da "quote di contribuzione dei costi di gestione" rientrassero nella fattispecie astratta "corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti" enucleata da quella norma, da ritenersi non suscettibile di interpretazione analogica]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)