Corte di Cassazione (26002/2018) - Domanda di fallimento proposta prima o dopo che sia scaduto il termine per la risoluzione di un concordato preventivo: crediti da soddisfarsi nella misura originaria o in quella falcidiata.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 – Pres. Giulia Iofrida, Rel. Antonio Pietro Lamorgese.
Concordato preventivo – Omologazione – Inadempimento - Creditori - Risoluzione - Termine per richiederla – Decorso - Mancata presentazione del ricorso – Consolidamento del piano concordatario - Istanza di fallimento – Proponibilità nel limite dei crediti falcidiati – Termine per la risoluzione non ancora maturato – Dichiarazione di fallimento – Vecchi creditori – Soddisfazione nella misura originaria – Ammissibilità.
Laddove sia scaduto il termine, ex art. 186, terzo comma, L.F., di un anno dall'ultimo adempimento cui il proponente il concordato risultava tenuto, per richiederne la risoluzione, senza che i creditori concordatari non soddisfatti si siano a tal fine attivati, il piano concordatario deve ritenersi consolidato ed il debitore obbligato al suo adempimento; ragion per cui sia quei creditori, che i nuovi, che il P.M., possono attivarsi per la dichiarazione di fallimento del debitore, ma i vecchi creditori potranno farlo e verranno ammessi al passivo non con riferimento alla misura del di lui debito originario, ma di quella falcidiata come fissata in sede di omologazione del precedente concordato. Se, viceversa, il fallimento intervenga quando ancora quel termine non sia scaduto, i creditori non devono continuare a sopportare, ex art. 184 L.F., gli effetti esdebitatori definitivi del concordato omologato, in quanto il fallimento, sovrapponendosi alla precedente procedura in modo tale da escluderne la pendenza, inevitabilmente la rende ineseguibile, onde i creditori non sono più tenuti al rispetto della falcidia dei loro crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 17 luglio 2017 n. 17703 https://www.unijuris.it/node/3770 e 11 dicembre 2017 n. 29632 https://www.unijuris.it/node/3836 ]