Corte di Cassazione (30114/2018) – Fallimento: presupposto per il riconoscimento della prededuzione a favore del professionista che abbia svolto in precedenza attività di assistenza per la redazione di una domanda di concordato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2018 n. 30114 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Credito del professionista – Attività svolta – Precedente concordato preventivo - Redazione della domanda - Assistenza e consulenza - Prededuzione – Riconoscimento – Utilità per i creditori – Presupposto non richiesto.
Fallimento – Credito del professionista – Attività svolta – Precedente concordato preventivo - Redazione della domanda - Assistenza e consulenza - Prededuzione – Riconoscimento – Iniziativa assunta - Carattere sovrabbondante o superfluo – Motivo di esclusione.
Ai fini del riconoscimento, in sede fallimentare, della prededuzione a favore del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione da parte del debitore, poi dichiarato fallito, di una domanda di concordato preventivo, nessuna verifica deve essere effettuata ex post in ordine al conseguimento di un'utilità in concreto per la massa dei creditori, in quanto concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di "funzionalità" richiesto dall'art. 111, secondo comma, L.F. per il riconoscimento di detto beneficio. (Pierluigi Ferrini – Retribuzione riservata)
Ai fini del riconoscimento della prededuzione, la "funzionalità", che ne costituisce ex art. 111, secondo comma, L.F. il necessario presupposto, è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscono nel disegno di risanamento da quest'ultimo predisposto, in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale; ciò a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all'iniziativa assunta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile Sez. IV, 4 novembre 2015 n. 22450 https://www.unijuris.it/node/2728, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e 16 maggio 2018 n. 12017 https://www.unijuris.it/node/4114]