Corte di Cassazione (10752/2018) - Fallimento e stato passivo: mancato riconoscimento all'attestatore del compenso per l'attività svolta nella precedente sede concordataria. Presupposti per poterlo considerare inadempiente.

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Data di riferimento: 
04/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2018 n. 10752 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Attestatore – Professionalità richiesta – Diligenza ex art. 1176, secondo comma, L.F. - Successiva sede fallimentare – Stato passivo – Ammissione -   Prestazione svolta in modo adeguato al ruolo – Verifica -  Presupposto per il diritto a compenso.

Concordato preventivo – Attestatore – Professionista non comune – Bagaglio di conoscenze tecniche specifiche – Attività svolta conformemente alle stesse -  Accuratezza e completezza asseverativa – Comportamento richiesto – Controllo da parte del tribunale – Circostanza irrilevante.

Concordato preventivo - Professionista attestatore – Svolgimento del compito affidatogli - Impegno richiestogli -   Diligenza professionale "media" –  Necessità di una perizia superiore – Eventualità non comportante responsabilità - Onere della prova.

Ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., si deve ritenere che la diligenza del professionista, che, in sede di concordato preventivo, ex art. 161, terzo comma, L.F., attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e che, in caso di concordato con continuità, ex art. 186 bis, secondo comma, lettera b) L.F. attesta altresì che l'accesso a quella procedura è funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori, deve valutarsi, nella successiva sede fallimentare al fine  del riconoscimento nello stato passivo del suo diritto a compenso, con riguardo alla natura dell'attività dallo stesso esercitata e presuppone, rispetto all'uso della "diligenza  del buon padre di famiglia", un ulteriore elemento qualificante la prestazione, cioè la "perizia", consistente nella conoscenza e attuazione delle regole e dei mezzi tecnici propri  della prestazione  che gli è stata affidata. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)

La combinazione degli artt. 161, terzo comma, e 186 bis, secondo comma, L.F. ha riguardo ad un professionista non comune, specialmente attrezzato ad esplicare, nell'attestazione, regole tecniche funzionali a tutelare in modo efficace sia l'interesse del committente, in sede di predisposizione di una domanda di concordato preventivo, all'abbreviazione del percorso istruttorio, sia quello dei creditori ad accellerare la progressività e la stabilità all'accesso al concorso; né la circostanza per cui al tribunale è consentito il controllo sul di lui operato slega l'attestatore dai doveri anche pubblicistici di accuratezza e completezza asseverativa, facendo essi parte di una prestazione imposta dalla legge come condizione di esaurimento della domanda di concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La perizia esigibile dal professionista attestatore, in sede di presentazione da parte di un debitore della domanda di ammissione al concordato preventivo, si deve ritenere che sia comunque quella "media" attinente alla singola vicenda sottoposta al suo esame, non potendo essergli richiesto, ai sensi dell'art. 2236 c.c., da intendersi quale norma specificativa dell'art. 1176, secondo comma, c.c., per non risultare inadempiente, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte sua, una perizia che risulti superiore al livello, medio appunto, correntemente richiesto per lo svolgimento di quella particolare attività professionale; in tal caso incombe però sull'attestatore, per non essere ritenuto responsabile di un non corretto svolgimento dei suoi compiti, l'onere di allegare e provare una tale circostanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19933.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: