Corte di Cassazione (11197/2018) - L'elenco dei creditori del concordato preventivo non può assumere valore confessorio in sede di verifica dello stato passivo nel successivo fallimento.
Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2018, n. 11197. Pres. Di Virgilio Rosa Maria, rel. Alberto Pazzi.
Credito incluso nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall. in sede di concordato preventivo – Esame dello stato passivo nel successivo fallimento – Valore di confessione stragiudiziale - Esclusione
In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. (massima ufficiale)