Corte di Cassazione (25178/2015) - Fallimento e azione di responsabilità, da considerarsi solidale, nei confronti dei sindaci: proponibilità, entro i cinque anni dall'atto che avrebbero dovuto impedire, anche nei confronti di uno solo o di alcuni.

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Data di riferimento: 
14/12/2015

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2015 n. 25178 – Pres. Aldo Ceccherini, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Curatore – Azione ex art. 146 L.F. nei confronti dei sindaci – Omessa vigilanza sull'operato degli amministratori - Natura solidale della responsabilità -  Proponibilità anche nei confronti di uno solo e di alcuni – Liticonsorzio necessario tra tutti e con gli amministratori - Necessità dell'integrazione del contradditorio – Esclusione.

Fallimento – Curatore – Amministratori e sindaci – Illegittima riduzione del capitale sociale -  Curatore - Azione di resonsabilità ex art. 146 L.F. - Prescrizione quinquennale – Decorrenza – Delibera assembleare - Atto  dispositivo causativo dello squilibrio economico – Momento in cui i terzi potevano venirne a conoscenza – Rilevazione a bilancio - Irrilevanza.

La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (Massima ufficiale) L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Ne consegue che, ove ai sindaci sia stata contestata l'omessa vigilanza sulla illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale, che detta insufficienza abbia cagionato, quel termine comincia a decorrere già con la relativa delibera assembleare, la quale, in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese e della contestuale esecuzione da parte degli amministratori, mediante il rimborso ai soci, costituisce il fatto complessivamente idoneo a rendere noto ai terzi lo squilibrio patrimoniale della società (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte territoriale in quanto l'azione di responsabilità ex  art. 2407 c.c. nei confronti dei sindaci era stata proposta dal curatore della società, che nel 1994 era stata  dichiarata fallita, nel 1997, mentre la delibera che aveva deciso la riduzione del capitale sociale era stata assunta nel 1991 ed era stata immediatamente seguita dalla restituzione ai soci del supero, onde l'azione del curatore doveva considerata prescritta, non rilevando che l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la riduzione era intervenuta avesse avuto luogo  nel 2012, e che la citazione fosse stata notificata ai sindaci anteriormente al decorso dei cinque anni da quel momento; ciò in quanto già la delibera assembleare doveva considerarsi, in ragione delle modalità di sua esternazione ed a livello di registro delle imprese, quale  evento idoneo a rendere noto ai terzi l'atto che aveva seganato la rottura dell'equilibrio economico della società]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19935

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: