Corte di Cassazione (22208/2018) Oneri degli istituti di credito e del curatore in sede di ammissione al passivo del credito.

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Data di riferimento: 
12/09/2018

Cassazione civile, sez. I, 12 Settembre 2018, n. 22208. Pres. Carlo De Chiara, rel. Albero Pazzi.

Insinuazione al passivo dell’istituto di credito - Onere di deposito degli estratti conto – Sussistenza. Onere del curatore di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste – Sussistenza.

In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20783.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: