Corte di Cassazione (22419/2018) - Fallimento: presupposto dell' opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare.

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Data di riferimento: 
13/09/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- sottosez. 1, 13 settembre 2018 n. 22419 - Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Andrea Scaldaferri.

Contratto di vendita immobiliare – Fallimento del venditore – Opponibilità – Prova – Nota di trascrizione -  Produzione in giudizio – Presupposto necessario.

L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20660.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: